Scopriamo cosa dice la nuova legge della Regione Lombardia per il recupero dei sottotetti

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La Regione Lombardia ha apportato delle modifiche alla Legge territoriale 12/2005, nonché la stessa che tratta il recupero dei sottotetti. Si intendono dunque, quegli spazi situati agli ultimi piani di ogni abitazione, che molto spesso vengono sottovalutati perché classificati come “pericolanti” o “poco belli”.

Tale norma si può reperire nell’articolo 3 comma 1, lettera D) del D.P.R. seguente 380/2001. Quest’ultima fa riferimento alla ristrutturazione edilizia, specificando a sua volta quali sono le azioni ammesse e quali invece quelle proibite.

Cosa fare per accedere al recupero dei sottotetti

Ammesso che il recupero dei sottotetti rispecchi i requisiti che spiegheremo successivamente, la richiesta esplicita dev’essere mandata al Comune lombardo tramite la SCIA dell’articolo 23, oppure allegando il modulo relativamente al Permesso di Costruire.

Riguardo agli oneri previsti, qualora non si sia verificata alcuna ricostruzione o demolizione dell’edificio esistente (seppur parziale), gli oneri in merito alla nuova costruzione potranno essere ridotti ad una percentuale pari al 60%.

In quest’ultimo caso, il prezzo della costruzione potrebbe derivare dal D.M. 801/1977 oppure tramite la stima delle opere, anche nota come Computo metrico estimativo, la cui percentuale da applicare è quella del 10%.

Gli oneri di una nuova costruzione e determinati grazie al D.M. 801/1977, potranno essere applicati nei casi di ricostruzione o demolizione di un edificio già esistente.

Riutilizzo e traslazione di un sottotetto recupero: cosa c’è da sapere

In merito alla nuova legge della Regione Lombardia, si apprende che essendo una norma valutata di natura derogatoria, con essa non è approvato né il riutilizzo e neppure la traslazione (neanche tramite ricostruzione o demolizione), di un sottotetto recuperato.

Chi desidera allo stesso tempo mantenere il sottotetto recuperato e poterlo riutilizzare con uno scopo ben preciso, potrà farlo solo qualora decida di attuare un intervento che includa demolizione e ricostruzione per intero (dunque per nuovo), del sottotetto in questione, a patto che si decida di mantenere le superfici preesistenti e le caratteristiche originarie.

Restando in tema di sottotetti recuperati, va detto che il regolamento lombardo non prevede in alcun modo, che vengano realizzate superfici soprastanti (indipendentemente che sia con permanenza o senza di persone).

Qualora ciò dovesse accadere, oltre a violare le norme, si commetterebbe l’infrazione di far decadere ogni caratteristica che rispecchia un sottotetto recuperato. Per maggiori informazioni è possibile rifarsi leggendo l’articolo 19.3.c, 21.2.d e l’articolo 23.7 della NA, PdR inerente al PGT vigente.

Quali agevolazioni sono previste per il recupero dei sottotetti ad uso abitativo?

La nuova Legge sui sottotetti ad uso abitativo della Regione Lombardia, prevede qualche agevolazione di carattere economico. La disposizione regionale a cui faremo riferito è quella contenuta nell’articolo 64 L.R. del 12/2005.

La quota di contributo che verrebbe calcolata in base al reperimento degli spazi inerenti ai parchetti pertinenziali e al costo di costruzione, risulterà esente a patto che i sottotetti ad uso abitativo siano ampliati fino a massimo 40 metri quadrati, e che essi risultino unità immobiliari veri e propri da “prima casa”.

Al fine di ottenere l’approvazione il Comune di competenza richiederà come allegato la relativa documentazione di progetto e realizzazione.

Una nota molto importante riguardo i casi di “non sopraelevazione” di un sottotetto (purché non venga modificata la sua rigidezza), ecco potrebbe essere inquadrato ogni intervento:

  • L’intervento può essere inquadrato come “intervento locale” qualora non ci sia alcun incremento dei carichi.
  • Qualora ci sia un incremento superiore al 10%, l’unità dovrà essere adeguata come di giusto.
  • Se l’incremento del carico risulti inferiore al 10%, allora il tecnico previa analisi strutturale, dovrà assicurarsi cha questa modifica non cambi la risposta dell’edificio, trattando l’intervento come intervento locale. In alternativa è sufficiente provvedere a migliorarlo.